In breve
L’onicotecnica, cioè l’applicazione e la ricostruzione di unghie artificiali, rientra nell’attività di estetista disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n.
Base nazionale
Legge 1/1990, art. 1 e art. 3
Titolo
qualificazione di estetista con esame teorico-pratico
Avvio
SCIA al SUAP e responsabile tecnico qualificato
Proposte
AS 1619 e AS 807 al Senato, progetto n. 1620 in Emilia-Romagna
Onicotecnica ed estetista: differenza, titoli richiesti e normativa

Base normativa: la Legge 1/1990 sull’attività di estetista

La differenza tra onicotecnica ed estetista riguarda il titolo professionale. L’estetista possiede la qualificazione prevista dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, mentre onicotecnico è il nome di chi applica, ricostruisce e decora unghie artificiali.

Le fonti istituzionali consultate il 19 ottobre 2026 collocano l’onicotecnica dentro l’attività di estetista. Il percorso formativo è descritto nella guida a come diventare onicotecnica.

L’articolo 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 definisce l’attività di estetista come l’insieme delle prestazioni e dei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano per mantenerne o migliorarne l’aspetto estetico. L’attività usa tecniche manuali, apparecchi elettromeccanici per uso estetico e prodotti cosmetici.

L’articolo 3 stabilisce che la qualifica di estetista si consegue dopo l’obbligo scolastico con un esame teorico-pratico, preceduto da uno di tre percorsi. Il primo è un corso regionale biennale di almeno 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista.

Il secondo è un anno di lavoro qualificato dopo l’apprendistato, con almeno 300 ore di formazione teorica regionale. Il terzo è un periodo di almeno tre anni di lavoro qualificato, seguito dalla stessa formazione.

Ogni sede dell’impresa deve avere almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione, presente durante l’attività.

Onicotecnica ed estetista: cosa indicano le fonti istituzionali

La Camera di commercio di Torino classifica l’onicotecnica come attività regolamentata che rientra nell’attività di estetista. L’esercizio dipende dalla qualificazione professionale prevista dall’articolo 3 della L. 1/1990 e dall’articolo 3 della L.R.

Piemonte 54/1992. La pagina risale al 16 gennaio 2018 e rimanda al SUAP del Comune per verificare le regole in vigore.

La relazione al progetto di legge dell’Emilia-Romagna conferma che l’attività di onicotecnico rientra nell’attività di estetista. La stessa relazione indica che il riconoscimento formale come libera professione indipendente, con partita IVA e albo propri distinti da quelli dell’estetista, è ancora assente.

Una tesi diversa compare nella relazione al disegno di legge S. 1796 del Senato.

Il testo sostiene che l’onicotecnica sia distinta dall’attività di estetista, che sia un’attività libera e che richieda l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Il disegno di legge era una proposta e le fonti più recenti riportano la tesi opposta.

Titoli e regole per territorio: tabella di confronto

Quadro per Regione e per proposta di legge, secondo le fonti consultate il 19 ottobre 2026
AmbitoStato
PiemonteNorme in vigore alla data della pagina
Veneto (L.R. 29/1991)Norma in vigore; il comma sulle unghie inserito nel 2007 risulta abrogato dalla L.R. 30/2016
Lazio (catalogo regionale dei corsi)Corsi autorizzati; il catalogo omette il riferimento normativo
Emilia-Romagna (progetto di legge, oggetto assembleare n. 1620)Proposta in consultazione, BUR supplemento speciale n. 27 del 25 novembre 2025
Senato, AS 1619 (Ancorotti)In esame in Commissione; il 22 luglio 2026 CNA, Confartigianato e Casartigiani hanno chiesto l’approvazione
Senato, AS 807 (Minasi, Bergesio, Cantalamessa)Proposta presentata
NotaPer le regioni assenti dalla tabella la pagina riporta soltanto la regola nazionale. La competenza sulla formazione professionale è regionale, quindi titoli, ore e moduli possono variare da un territorio all’altro.

Responsabile tecnico, SCIA e SUAP

L’apertura di un’attività di onicotecnica segue la procedura dell’estetista. La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) si presenta al SUAP del Comune dove si trova il locale, anche insieme alla Comunicazione unica al Registro imprese.

  1. Verificare la qualificazione professionale del responsabile tecnico, che deve essere presente durante l’attività.
  2. Presentare la SCIA al SUAP del Comune; l’attività può iniziare dal giorno di presentazione.
  3. Iscrivere l’impresa al Registro imprese e al REA, con la qualifica artigiana se l’impresa possiede i requisiti della L. 443/1985.
  4. Attendere la verifica del Comune, che avviene entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA.
  5. Adeguare il locale al regolamento comunale e alle norme igienico-sanitarie.

Costi e durata dei corsi sono nella guida al corso di onicotecnica. Gli aspetti pratici dell’avvio sono raccolti in come aprire un nail studio.

Codice ATECO e partita IVA per l’onicotecnica

Le guide fiscali consultate indicano codici diversi. Fiscozen riporta il codice 96.02.03 (manicure e pedicure) in una guida e il codice 96.22.01 in un’altra guida, e indica il 96.02.02 per chi offre anche trattamenti estetici più ampi.

I codici ATECO sono stati aggiornati nel 2025, quindi il codice da usare si conferma sul sito dell’Agenzia delle Entrate o con un commercialista.

La scelta del regime fiscale e l’apertura della partita IVA spettano a un professionista fiscale. Il progetto di legge dell’Emilia-Romagna indica che l’apertura della partita IVA come onicotecnico distinto dall’estetista oggi è priva di riconoscimento formale.

Per le forme di lavoro disponibili, la guida al lavoro come onicotecnica confronta dipendente, domicilio e attività in proprio.

Esercizio a domicilio: cosa dicono le fonti

La Camera di commercio di Torino indica che l’attività può svolgersi in un locale commerciale o presso l’abitazione dell’esercente, nel rispetto del regolamento comunale. L’area pubblica e la forma itinerante o con posteggio fisso sono vietate.

La stessa pagina tace sulle prestazioni eseguite presso il domicilio del cliente. Per questo caso conviene chiedere conferma scritta al SUAP del Comune.

NotaChi lavora a domicilio applica gli stessi obblighi igienici di un locale. La guida alla sanificazione delle attrezzature descrive procedure e materiali, e la scheda sull’attrezzatura di base elenca gli strumenti.

Sanzioni per l’esercizio abusivo

L’articolo 12 della Legge 1/1990 prevede due sanzioni amministrative pecuniarie, espresse nel testo in lire. Chi esercita in mancanza dei requisiti professionali dell’articolo 3 riceve da 1 a 5 milioni di lire.

Chi esercita in mancanza dell’autorizzazione comunale riceve da 1 a 2 milioni di lire.

Le leggi regionali richiamano questo articolo. La L.R.

Veneto 29/1991 affida ai Comuni l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 12 della L. 1/1990. Gli importi riportati nel testo originale vanno verificati con il Comune, perché l’autorizzazione comunale è stata sostituita dalla SCIA.

Il progetto di legge dell’Emilia-Romagna propone sanzioni da 1.000 a 6.000 euro per chi opera in mancanza dei requisiti professionali e da 1.000 a 3.000 euro per chi opera in mancanza della SCIA. La proposta è in consultazione e le sanzioni sono da considerare future.

Come verificare i requisiti nella propria Regione

  1. Aprire il sito del SUAP del Comune e cercare la voce estetista o onicotecnica.
  2. Chiedere alla Camera di commercio quale titolo richiede la propria Regione per l’attività di unghie artificiali.
  3. Consultare il sito della Regione per i corsi di formazione regolamentata autorizzati.
  4. Controllare lo stato di AS 1619 e AS 807 sul sito del Senato e del progetto n. 1620 sul sito dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.
  5. Confrontare il costo del percorso con le tariffe indicate nel listino e con il guadagno atteso.

Il profilo creativo è descritto in nail artist, mentre le risorse per chi esercita sono raccolte nella sezione per chi lavora con le unghie.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra onicotecnica ed estetista?

L’estetista ha la qualifica prevista dalla Legge 1/1990, acquisita con corso, esperienza ed esame teorico-pratico. L’onicotecnico applica e ricostruisce unghie artificiali e, secondo la Camera di commercio di Torino e la Regione Emilia-Romagna, esercita un’attività che rientra in quella di estetista. Una qualifica autonoma esiste solo in proposte di legge.

Che titolo serve per fare l’onicotecnica?

Secondo la Camera di commercio di Torino serve la qualificazione professionale dell’articolo 3 della Legge 1/1990 e della L.R. Piemonte 54/1992. In altre Regioni i corsi di onicotecnica sono autorizzati come formazione regolamentata, per esempio il corso di 200 ore del catalogo del Lazio. Il requisito si conferma presso il SUAP del proprio Comune.

Posso aprire la partita IVA come onicotecnica?

La partita IVA si apre con un codice ATECO scelto con un professionista fiscale. Le guide indicano il 96.02.03 per manicure e pedicure e il 96.02.02 se si offrono altri trattamenti estetici. La relazione del progetto di legge dell’Emilia-Romagna segnala l’assenza di un riconoscimento formale separato dall’estetista.

È legale fare le unghie a casa?

La Camera di commercio di Torino indica che l’attività può svolgersi presso l’abitazione dell’esercente, nel rispetto del regolamento comunale, con SCIA, responsabile tecnico qualificato e requisiti igienici. La forma itinerante è vietata. Per le prestazioni al domicilio del cliente le fonti tacciono, quindi serve la risposta del SUAP.

Qual è il codice ATECO dell’onicotecnica?

Fiscozen indica il codice 96.02.03 (manicure e pedicure) e il 96.02.02 per chi offre trattamenti estetici più ampi, mentre un’altra guida dello stesso sito riporta 96.22.01. Poiché i codici ATECO sono stati aggiornati nel 2025, il codice corretto si verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate o con un commercialista.

Quali sanzioni rischia chi fa l’onicotecnica senza titolo?

L’articolo 12 della Legge 1/1990 prevede una sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire per chi esercita in mancanza di requisiti professionali e da 1 a 2 milioni di lire in mancanza di autorizzazione comunale. I Comuni applicano le sanzioni. L’importo aggiornato in euro si chiede al Comune.

La legge sull’onicotecnico è stata approvata?

Al 19 ottobre 2026 le fonti consultate indicano soltanto proposte di legge. Il disegno di legge AS 1619 è in esame in Commissione al Senato, l’AS 807 è stato presentato il 19 febbraio 2026 e il progetto n. 1620 dell’Emilia-Romagna è stato pubblicato il 25 novembre 202Lo stato si verifica sui siti istituzionali.

Fonti

  1. Normattiva, Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 1, 1990-01-04. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1
  2. Normattiva, Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, 1990-01-04. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art3
  3. Normattiva, Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 12, 1990-01-04. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art12
  4. Camera di commercio di Torino, Ricostruzione ed applicazione unghie artificiali (onicotecnico), 2018-01-16. https://www.to.camcom.it/ricostruzione-ed-applicazione-unghie-artificiali-onicotecnico
  5. Regione Emilia-Romagna, BUR supplemento speciale n. 27, Progetto di legge Disciplina dell'attività di onicotecnico, oggetto assembleare n. 1620, 2025-11-25. https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/supplemento-speciale-n-27-del-25-11.2025/@@download/pdf_firmato
  6. Senato della Repubblica, Ddl AS 807, Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore, 2026-02-19. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/446668.pdf
  7. CNA, Disciplina dell'attività di estetista, Ddl AS 1619 (presentazione), 2025-10-27. https://marketing.cna.it/wp-content/uploads/2025/10/LUNEDI-DEL-BENSSERE-_-27.10.25.pdf
  8. CNA, Confartigianato, Casartigiani, Ddl Ancorotti: 150mila imprese aspettano la nuova legge, 2026-07-22. https://www.cna.it/wp-content/uploads/2026/07/22-07-2026_Ddl-Ancorotti-Acconciatura-ed-estetica-150mila-imprese-aspettano-la-nuova-legge.-Appello-al-Senato-per-il-via-libera-entro-lestate_congiunto-a-tre.pdf
  9. Regione Lazio, offerta formativa, Attività di onicotecnica, scheda corso regolamentato, 2024-09-19. https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/offerta-formativa/12038
  10. Edizioni Europee, Legge regionale Veneto 27 novembre 1991, n. 29, 1991-11-27. https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/187/ve3_09_015.html
  11. Fiscozen, Codice ATECO per onicotecnica, 2026. https://www.fiscozen.it/guide/codice-ateco-onicotecinca/
  12. Fiscozen, Partita IVA come onicotecnica, 2026. https://www.fiscozen.it/guide/partita-iva-onicotecnica/
  13. Senato della Repubblica, Disegno di legge S. 1796, Disciplina dell'attività di onicotecnico (relazione), 2015-03-04. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00917284.pdf

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